DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA A1822A - Sistema anti incendi boschivi (A.I.B.)
Dichiarazione stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio
regionale del Piemonte A PARTIRE DAL GIORNO 16.01.2022. Legge 21 novembre 2000, n.
353. Legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15
La cessazione dello stato di massima pericolosità sarà stabilita con successiva determinazione del Dirigente
del Settore competente in materia di incendi boschivi, al cessare delle condizioni meteorologiche di rischio.
Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi
dell’articolo 4:
- sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, quali:
accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per
tagliare metalli, usare apparati o
apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare
veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione
che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
- è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.