Sono definite "temporanee" tutte quelle manifestazioni quali Sagre, Feste Campestri, Fiere, etc. aperte al pubblico, in cui, per periodi limitati in occasione di ricorrenze, eventi sportivi o religiosi o politici o divulgativi ecc., in uno spazio o area o edificio pubblico o privato messo a disposizione, venga preparata/cucinata e/o somministrata o distribuita qualsiasi sostanza alimentare ivi comprese le bevande.
Solo la contemporanea esistenza di temporaneità e di manifestazione pubblica caratterizza ed individua la manifestazione temporanea.
S.C.I.A.- SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
Per la segnalazione deve essere utilizzato il modello allegato alla D.D. n. 218 del 28/03/2012 (che sostituisce la precedente D.G.R. 27-3145 del 19/12/2011), (tipologia A e/o B), che comprende anche la autovalutazione delle regole di buona prassi igienica attinenti a rischi specifici che si intendono applicare in autocontrollo.
Al modulo compilato, in modo chiaro e completo, in tutte le sue parti deve essere allegata la ricevuta di versamento di Euro 36,00 da effettuare sul c/c n. 36922102 intestato a AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 SERV. IGIENE ALIM. E NUTRIZ. TESORERIA indicando nella causale: SCIA PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE.
PRESENTAZIONE DELLA S.C.I.A. ALL’ASL
L'intera pratica andrà depositata 10 giorni prima della manifestazione direttamente agli uffici dell'ASL Servizio Igiene Pubblica di Via Bignone n. 15/A di Pinerolo; sarà cura del richiedente esibire al Comune copia della documentazione recante il timbro di ricevuta dell'ASL TO3. Si ricorda al responsabile della manifestazione l'attenta predisposizione del piano di autocontrollo e l'applicazione delle corrette prassi in materia di igiene pubblica.
Sono escluse dall'obbligo di segnalazione le attività di mera vendita nonché eventuale degustazione promozionale da parte di imprese già registrate.
Si segnala inoltre che l'art. 41 del D.L. 9 febbraio 2012 ha previsto che l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, ecc. sia avviata previa segnalazione certificata di inizio attività, priva di dichiarazioni asseverate, e che la stessa non sia soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010. Non sarà necessario pertanto il rilascio di autorizzazioni temporanee per la somministrazione di alimenti e bevande.
Al fine di semplificare gli adempimenti ed in attesa di diverse indicazioni, potrà essere considerato assolto l’obbligo di cui all’art. 41 sopra esposto, con la presentazione della SCIA sulla modulistica regionale di cui sopra.